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domenica, 28 Aprile 2024

Cibo: è sempre una questione di etichetta 

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Cos’è l’etichetta? Come si legge? In che modo può rappresentare un prezioso alleato, non solo per scelte alimentari più consapevoli, ma anche per la difesa della qualità del nostro cibo? Le etichette sono tutte uguali? Scopriamolo con la nostra esperta in materia Gabriella Lo Feudo (CREA Centro Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura)

L’etichetta alimentare riveste un ruolo strategico per il consumatore e saperle leggere è un diritto/dovere importante. Favorisce, infatti, consapevolezza negli acquisti alimentari, fondamentale non solo perché aiuta a districarsi nell’enorme quantità di prodotti -anche simili tra di loro – offerti dalla grande distribuzione – ma, soprattutto, perché le scelte alimentari di ogni giorno sono intimamente connesse e hanno ricadute importanti sulla salute e sul benessere della persona. 

L’Unione Europea e i suoi Stati membri, pur consci, che i problemi legati all’obesità e alla cattiva alimentazione andrebbero risolti prevalentemente attraverso un’accurata educazione alimentare a partire dall’età scolare, ritengono importante, nel contempo, favorire lo sviluppo di un senso di responsabilità, che accompagni il cittadino/consumatore anche durante i suoi acquisti. Per orientare e sviluppare questa attenzione, oltre che per favorire la libera circolazione delle merci, l’Unione Europea ha emanato una serie di regolamenti, tra tutti si cita il Reg. UE n.1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che evidenzia come l’etichetta sia diventata uomo-centrica e non più solo prodotto-centrica o ancor meglio mercato-centrica.

Scopo e finalità  

L’etichetta costituisce la carta d’identità di un prodotto alimentare. Interessa tutti gli alimenti pre-imballati destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti per la ristorazione collettiva e serve a garantire un elevato livello di protezione ai consumatori. 

Le principali finalità dell’etichettatura alimentare sono:                                                     

  • fornire una corretta informazione sulle caratteristiche del prodotto;                     
  • non indurre in inganno il consumatore su caratteristiche e/o proprietà che il prodotto non possiede;    
  • valutare correttamente il rapporto tra la qualità del prodotto e il prezzo di vendita; 
  • garantire la correttezza delle operazioni commerciali, nonché la libera circolazione dei prodotti alimentari sui mercati comunitari e internazionali;                                                      
  • favorire una maggiore consapevolezza sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto.                              

Il produttore è obbligato per legge a garantire la veridicità delle informazioni che inserisce, per cui più indicazioni riporta l’etichetta di un alimento, più attenzione dovrebbe esserci da parte del produttore nei confronti del consumatore.

Caratteristiche  

L’etichetta dei prodotti preconfezionati, per una intrinseca valenza pedagogica oltre che informativa, non deve in alcun modo indurre il consumatore a compiere scelte non idonee e pertanto deve essere:

  • chiara: tutte le informazioni devono risultare facilmente comprensibili;                     
  • leggibile: devono essere utilizzati caratteri di dimensioni tali da poter essere letti senza troppa difficoltà;                           
  • indelebile: le informazioni riportate in etichetta, devono essere leggibili per tutta la vita commerciale del prodotto.                                  

Le informazioni apposte in un’etichetta si distinguono in obbligatorie e facoltative o volontarie. Senza le prime l’alimento non può essere commercializzato, mentre le informazioni facoltative, previste sempre dalle norme vigenti, possono essere apposte, per scelta del produttore/commercializzatore, che ne risponde direttamente in merito alla veridicità. 

Indicazioni Obbligatorie 

Ogni etichetta alimentare deve presentare informazioni che consentano al consumatore di apprezzare subito le caratteristiche dell’alimento e, nello stesso tempo, deve permettere il più rapidamente possibile di risalire all’operatore responsabile con il cui nome o ragione sociale sono veicolate. Le informazioni obbligatorie sono situate tra il fronte e il retro delle etichette e sono determinanti per la vendita di un alimento. Denominazione di vendita, quantità netta o volume ed eventuale grado alcolico devono essere apposti nel campo visivo principale.  

Altre indicazioni importanti da valutare in etichetta sono le modalità di conservazione, il corretto uso dell’alimento acquistato e la data di scadenza o il tempo di preferibile consumo. La data di scadenza è un termine perentorio oltre il quale gli alimenti non possono essere più consumati. Il tempo di preferibile consumo, indicato dal produttore, segnala che il prodotto oltre quella data potrebbe perdere le sue caratteristiche organolettiche, senza però essere nocivo per la salute. Conoscere questa differenza potrebbe ridurre, e di molto, lo spreco alimentare. Tra le informazioni obbligatorie è importante segnalare la lista degli ingredienti dove, in ordine decrescente, sono indicate tutte le sostanze e i prodotti utilizzati per la produzione dell’alimento e dove figurano, attraverso un carattere chiaramente distinto dagli altri, gli ingredienti che potrebbero provocare allergia. 

Se compare in etichetta l’indicazione senza zucchero o senza zuccheri aggiunti, è importante leggere attentamente la lista degli ingredienti per verificare se siano inseriti altri zuccheri sotto forma di sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttosio, succo di mela o succo d’uva concentrato, che potrebbero indurre in errore il consumatore dandogli delle informazioni non corrette. Fondamentale è il ruolo dell’etichetta nutrizionale, che rappresenta un valido strumento per permettere al consumatore di apprendere informazioni utili sul valore energetico e sul contenuto in macro e micro nutrienti dell’alimento, quali proteine, grassi, carboidrati, sale, fibre, vitamine e sali minerali rapportati a 100 g o a 100 ml di prodotto presenti nel prodotto confezionato.  

In definitiva l’etichetta è uno strumento informativo necessario, che offre al consumatore indicazioni che gli permettono di confrontare un prodotto con un altro e di avere un approccio consapevole con l’alimentazione.  

Origine 

Altra importante informazione obbligatoria è l’origine dell’alimento e delle materie prime, fortemente voluta anche dall’Italia, che da sempre rivolge molta attenzione a questo tema. A tal proposito dalla Commissione Europea, a seguito dell’articolo 26 del reg UE n 1169/2011 sono stati emanati molti altri regolamenti, tra tutti si cita il reg 1337/2013 –concernente l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili-. Conoscere l’origine di un alimento vuol dire avere consapevolezza delle materie prime utilizzate, delle modalità di coltivazione o di allevamento, dell’uso dei mangimi e dei concimi, ovvero della sostenibilità dell’agricoltura di provenienza o del prodotto alimentare che si acquista e si consuma.

L’Italia, con la sua enorme biodiversità alimentare, è uno scrigno di tesori del gusto e dei sapori e pertanto è giusto che il consumatore sia messo nella condizione di potere operare una scelta attenta e oculata. 

L’esempio: Etichetta di un olio EVO 

Saper leggere le etichette alimentari assume una valenza più significativa, se si tratta di prodotti di largo consumo, la cui scelta diventa ancor più importante e preziosa per l’elevata nutraceuticità che li contraddistingue. L’olio extra vergine di oliva, ad esempio, è uno degli alimenti più normati nel panorama alimentare europeo, sia per favorirne la commercializzazione e la qualità e sia per evitarne le contraffazioni. 

Percezione della qualità di un olio extravergine di oliva 

Il concetto di qualità ha varie declinazioni; qualità è la certezza dell’origine di un prodotto, il legame con il territorio attraverso le DOP e le IGP, l’etica delle produzioni attraverso l’applicazione di agricoltura biologica o mediante una certificazione di commercio equo e solidale o di quant’altro possa essere indice di sostenibilità e rispetto delle persone e dell’ambiente. Questa variegata offerta consente, davanti ad uno scaffale, di scegliere in base al concetto più confacente alla sensibilità dell’acquirente. Ma se il prodotto non possiede marchi di qualità o altre specifiche indicazioni, il consumatore, nonostante sia consapevole che l’olio extra vergine di oliva sia un prodotto di pregio, come riuscirà ad orientarsi verso scelte qualitativamente elevate e non solo di tipo economico?

Leggendo le etichette il consumatore riuscirà a scegliere un buon prodotto? 

Tra le indicazioni obbligatorie degli oli extra vergine e vergine di oliva la denominazione di vendita, l’origine e la quantità netta, compaiono raggruppati nel campo visivo principale con caratteri e formato leggibili, indelebili e chiari e devono essere conformi non solo a quanto disposto dal Reg UE. 1169/2011, ma anche ai  Reg.UE n 29 /2012 e 1335/2013 di commercializzazione degli oli. 

Oltre all’indicazione dell’origine, che consente di capire se si tratta di miscele di oli comunitari e/o extra comunitari oppure se si tratta di olio 100% italiano, l’etichetta deve obbligatoriamente contenere le informazioni sulle modalità di conservazione degli oli come previsto nel regolamento n. 1335/2013 (al riparo da fonti di calore e di luce). Indicazione preziosissima per mantenere inalterata la qualità del prodotto. L’olio è un grasso che facilmente va incontro ad ossidazione! 

Per quanto riguarda le informazioni facoltative, sono importanti le caratteristiche organolettiche e, quindi, la percezione del fruttato, dell’amaro e del piccante. Potrebbero essere inseriti ulteriori parametri utili per la classificazione merceologica dell’olio, ma anche indicativi di assenza di frodi. Questi parametri sono l’acidità, i perossidi, le cere e le costanti spettrofotometriche, che devono, qualora il produttore decida di apporli, essere inseriti insieme nello stesso campo visivo. Fondamentale, per l’apposizione di questi parametri, è il Reg UE n 1096/2018, che chiede al produttore, nell’eventualità in cui decidesse di inserirli, di indicare i valori presunti che si riscontrerebbero alla fine del tempo preferibile di consumo da lui stesso stabilito. 

Altra informazione aggiuntiva è quella relativa alla campagna di raccolta delle olive, che può figurare solo quando il 100% delle olive provengono dallo stesso raccolto. L’indicazione dell’anno di raccolta e del mese (Reg UE n 1096/2018) potrebbe rivelarsi molto utili per valutare l’effettivo tempo di preferibile consumo attribuito all’olio dal produttore al momento dell’imbottigliamento.

Obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale 

L’etichetta nutrizionale è obbligatoria dal 16 dicembre 2016 e comprende anch’essa un insieme di informazioni obbligatorie e facoltative, che consentono al consumatore di avere contezza di quante calorie e nutrienti siano presenti in 100 g o 100 ml di alimento. Le informazioni obbligatorie su 100 g di prodotto sono rappresentate dalla quantità di energia, dalla quantità degli acidi grassi totali e di quelli saturi, dalla quantità dei carboidrati e degli zuccheri, dalla quantità di proteine e dal sale. Le informazioni facoltative sono rappresentate dai valori degli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, dei polioli, dell’amido, delle fibre, dei sali minerali e delle vitamine.  

Nel caso dell’etichetta nutrizionale dell’olio extra vergine di oliva, i parametri importanti da verificare sono, ovviamente, quelli relativi ai valori degli acidi grassi totali e saturi, per quanto attiene alle informazioni obbligatorie e degli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi nonché delle vitamine, per quanto attiene alle informazioni aggiuntive.

Il regolamento UE n. 1169/2011 prevede che i valori dichiarati rappresentino la media, a seconda dei casi, delle analisi eseguite dal produttore sull’alimento, del calcolo basato sui valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati, del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati o di tutti i dati custoditi dal produttore nel corso della sua esperienza e attività. Spesso, proprio per queste modalità di scelta, si nota una «standardizzazione» dell’informazione. 

Infatti, sebbene la percentuale di acido oleico (acido grasso monoinsaturo che conferisce all’olio extravergine di oliva proprietà ineguagliabili per la prevenzione di molte patologie cardiovascolari e dismetaboliche, nonché un punto di fumo sufficiente per fritture) rappresenti nelle varie cultivar valori compresi tra 56% e 84%, i valori che riscontriamo in etichetta evidenziano sempre un dato medio che si aggira, tra il 66% e il 70 %.  

La caratteristica peculiare delle nostre cultivar di olivo (che evidenziano la diversificazione varietale, espressione dei nostri territori) è rappresentata proprio dalla diversità di composizione e, quindi, anche dalla diversa quantità di acidi grassi mono e polinsaturi presenti. Questi valori, se inseriti nella dichiarazione nutrizionale (sebbene questa debba informare il consumatore in merito all’energia e alle quantità ingerite su 100 g di prodotto), potrebbero evidenziare le particolarità intrinseche delle nostre produzioni e, di conseguenza, esaltare anche l’aspetto nutraceutico dell’alimento stesso. 

L’etichetta nutrizionale dell’olio potrebbe indicare anche la presenza di vitamina E. Tale indicazione si può apporre qualora il valore riscontrato superi il 15% della razione giornaliera di – vitamina E – prevista nei LARN, come prescritto nell’allegato XV del reg UE n1169/2011.  

Claims, informazioni che conferiscono un valore aggiunto all’alimento1 

Sulle etichette di alcuni alimenti, talvolta, troviamo inserite informazioni atte a promuovere e ad esaltare un aspetto peculiare, perché di alto valore salutistico o nutrizionale. Queste informazioni, regolamentate da norme comunitarie e autorizzate dall’EFSA, si definiscono claims.  Non devono essere fuorvianti e devono essere comprensibili al consumatore attraverso un messaggio chiaro e non ambiguo. 

L’olio, senza dubbio l’elemento/alimento principale della “Dieta Mediterranea”, ottimo per il suo gusto e la sua alta digeribilità, è ricco anche di tocoferoli, steroli e fenoli, che contribuiscono a conferirgli le caratteristiche di alimento nutraceutico. Tali caratteristiche possono essere veicolate attraverso il seguente messaggio: 

I polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo dell’olio di oliva. 

Il claim deve essere necessariamente accompagnato dalla seguente informazione:  

– l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio d’oliva  

Il Claim può essere utilizzato solo per quell’olio extra vergine di oliva, che contenga almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) su 20 g di prodotto.  

Inserirlo non è semplice in quanto richiede che tutta la filiera produttiva sia oggetto di attenzione, non solo per la scelta delle cultivar più adatte, ma anche per l’impegno enorme profuso dai produttori in tutte le pratiche agronomiche e di post-raccolta. Riuscire ad applicare il claim, però, potrebbe conferire un elevato valore aggiunto al prodotto, che potrebbe essere venduto anche nei presidi farmaceutici e parafarmaceutici.

Conclusioni 

Aiutare il cittadino/consumatore a mantenere uno stato di benessere, attraverso una alimentazione sana, equilibrata e corretta, è uno dei principi basilari su cui si fonda l’Unione Europea e favorirne gli acquisti in maniera consapevole è altrettanto importante, ai fini del traguardo stabilito. Occorre quindi che il consumatore sia messo nella condizione di potere scegliere. Accanto ad una etichettatura più esaustiva e completa, che applichi tutto ciò che le norme prevedono, sarebbe utile avviare percorsi di informazione rivolti a cittadini/consumatori di tutte le fasce di età. In questo modo, sarà possibile non solo aumentare sempre di più la consapevolezza che l’alimentazione debba essere orientata verso prodotti qualitativamente elevati, del cui gusto spesso non si ha memoria, ma anche favorire e incentivare la comprensione di quanto apposto in etichetta e stimolare la richiesta di informazioni aggiuntive. 

Il consumatore non dovrà accettare pedissequamente prodotti dalla qualità standardizzata, piuttosto dovrà esigere dal mercato prodotti più elevati da un punto di vista qualitativo, la cui evidenza sia riscontrabile sin dal momento dell’acquisto attraverso la sua etichetta.  

Inoltre, per potere garantire a tutti una scelta attenta, sarebbe utile che l’azienda svolgesse anche un ruolo sociale, proponendo una etichetta accessibile agli ipo/non vedenti, in applicazione di quanto indicato nelle premesse del reg 1169/2011**. Utilizzando la scrittura braille anche per le etichette degli alimenti, così come avviene per le confezioni di molti medicinali, si renderebbero più autonomi nelle scelte coloro i quali per barriere insormontabili, subdole perché invisibili, non possono farlo!

 

**Premessa 17 del REG UE 1169/2011: “La considerazione principale per richiedere informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbe essere quella di consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali. A tal fine, gli operatori del settore alimentare dovrebbero agevolare l’accessibilità di tali informazioni alle persone con menomazioni visive “ 

1) Un claim apposto su un’etichetta alimentare esprime un messaggio e rappresenta una sorta di promessa fatta al consumatore. Serve a caratterizzare ancor di più un alimento, conferendogli particolari benefici, tali da indurre il consumatore a ritenerlo utile per il suo benessere. I claims sono disciplinati a livello comunitario. 

2) Include classi di composti, derivati del benzene, aventi una struttura chimica comune che consente di neutralizzare i radicali liberi e di funzionare come “scavenger/ spazzini”.  

Fonti e bibliografia  

Dal sito della Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare: 

Gabriella Lo Feudo
Collaboratore tecnico CREA-Olivicoltura Frutticoltura e Agrumicoltura

Iscritta nell’elenco regionale degli assaggiatori di oli, si occupa della disseminazione e divulgazione dei risultati della ricerca sul territorio. È responsabile della comunicazione e redattrice di Centro. La sua attività è legata all’approfondimento delle norme di commercializzazione e di etichettatura degli alimenti. 

#lafrase Non regalare un pesce ma insegnagli a pescare (proverbio cinese)

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